La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26198/2022, ha affermato che la fruizione di un giorno di permesso sindacale per dedicarsi ad attività personali non riconducibili alla funzione per cui il permesso era stato riconosciuto integra gli estremi di un inadempimento disciplinare sanzionabile con il licenziamento, a nulla rilevando che per l’assenza ingiustificata di un giorno o l’abbandono della postazione di lavoro il contratto collettivo prevedesse una mera sanzione conservativa. Per la Corte, infatti, l’indebito utilizzo del permesso sindacale per svolgere attività a esso estranee ha rilievo sul piano disciplinare anche (e soprattutto) perché integra gli estremi dell’abuso del diritto.