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Licenziato per l’indebita fruizione di un solo permesso sindacale

Pubblicato il 13 settembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26198/2022, ha affermato che la fruizione di un giorno di permesso sindacale per dedicarsi ad attività personali non riconducibili alla funzione per cui il permesso era stato riconosciuto integra gli estremi di un inadempimento disciplinare sanzionabile con il licenziamento, a nulla rilevando che per l’assenza ingiustificata di un giorno o l’abbandono della postazione di lavoro il contratto collettivo prevedesse una mera sanzione conservativa. Per la Corte, infatti, l’indebito utilizzo del permesso sindacale per svolgere attività a esso estranee ha rilievo sul piano disciplinare anche (e soprattutto) perché integra gli estremi dell’abuso del diritto.

Prossime scadenze

Calendario
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Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).