La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.12.2025 n. 300 ha confermato che il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle DTA, acquisito da terzi in ragione della procedura prevista dall’art. 43-bis del DPR 602/73, non può essere utilizzato in compensazione. Il caso esaminato ha ad oggetto la disciplina della trasformazione delle DTA in crediti di imposta prevista dall’art. 2 co. 55-58 del DL 225/2010; al riguardo, l’Amministrazione finanziaria richiama quanto chiarito, nelle risposte ad interpello nn. 253 e 259 del 2025, in relazione alla disciplina speciale prevista dall’art. 44-bis del DL 34/2019, precisando che, stante il divieto di ulteriore cessione da parte del cessionario espressamente disposto dall’art. 43-bis del DPR 602/73, quest’ultimo potrà solo monetizzare l’importo del credito acquistato, senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione.