Per ridurre la situazione debitoria fiscale dell’impresa va sfruttata la normativa in vigore dal 15 luglio per effetto del D. Lgs. 83/2022, recante modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artico-lo 389, D. Lgs. 14/2019). La transazione è esperibile in seno a tutte le tipologie di accordi di ristruttura-zione anche quelli di nuovo conio (articoli 57, 60 e 61) ed è condizionata soltanto al requisito della convenienza per l’Erario, da certificarsi nell’attestazione resa dal “professionista indipendente”, raffrontando il pagamento parziale o dilazionato rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale, poi “oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale” in sede di omologa anche forzosa. Alla luce della distinta disciplina ad hoc, nel silentio legis nell’ambito di tali accordi viene meno il divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali, rilevando oggettivamente l’“incapienza” del patrimonio aziendale, su cui poi si calcola lo stralcio da proporre all’Agenzia delle entrate (articolo 63). La latitudine e l’elasticità degli accordi di ristrutturazione è tale da consentire all’impresa di selezionare, escludendole dalla proposta, talune controversie potenziali o già incardinate reputate fondate, purché ci sia un adeguato fondo rischi; tutto ciò, come accennato, anche “in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria”, facendosi affidamento sul sindacato, comunque meno invasivo, del tribunale (articolo 63, comma 2-bis, D. Lgs. 14/2019).