La CTR Lombardia, con la sentenza n. 3420/2022, ha stabilito che il documento rilasciato dall’autorità fiscale cinese (Individual income tax certificate), confermato dal documento dell’Ocse denominato “Tax paid certificate”, attesta il pagamento delle imposte versate all’estero e, quindi, il diritto del manager “residente”, ma distaccato in una sede operativa della società oltreconfine, di vedersi riconosciuto il credito indicato in dichiarazione al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.