Tralasciando le poche detrazioni fiscali applicabili al fotovoltaico, le imprese che installano impianti fotovoltaici strumentali per l’attività, che non hanno le caratteristiche per essere accatastati, possono dedurre dal reddito d’impresa le quote di ammortamento con la percentuale del 9% e possono beneficiare del credito d’imposta del 6%, compensabile in F24, per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Sommando quest’ultimo incentivo con le minori imposte da pagare (Ires del 24% e Irap del 3,9%) grazie alla deduzione dell’ammortamento in 12 anni, il risparmio, non autorizzato, ad esempio, per una S.r.l, è pari a 33,9% del costo dell’investimento (6 + 24 + 3,9). Relativamente alla possibilità di beneficiare del credito d’imposta del 40% sui beni Industria 4.0 per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo, già la circolare n. 4/E/2017, § 12, relativa all’iper ammortamento (ma applicabile anche al suddetto credito d’imposta) aveva chiarito che erano escluse le «soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)» (compreso, quindi, il fotovoltaico). L’esclusione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo dal credito d’imposta per Industria 4.0 è stata confermata, infine, dalla risposta a interpello n. 75/E/2021.