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TUR all'1,25%: le indicazioni di INPS e INAIL

Pubblicato il 16 settembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

A seguito dell'aumento del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), deliberato dalla Banca Centrale Europea con decorrenza 14 settembre 2022, l'INPS e l'INAIL sono intervenuti per comunicare, rispettivamente, le variazioni:
  • del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali;
  • del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori, nonché della misura delle sanzioni civili.
INPS - Circolare n. 100 del 12 settembre 2022
A seguito dell'incremento del TUR, la nuova misura del tasso d’interesse di dilazione e differimento è pari al 7,25%, che deve essere applicata nel caso di:
  • regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in riferimento alle rateazioni presentate dal 14 settembre 2022;
  • autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2022.
I nuovi tassi applicabili nel caso di sanzioni civili connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva sono i seguenti:  

A)Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie = TUR maggiorato di 5,5 punti = 6,75% annuo*

B)Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate = 30% del debito, nel limite del 60% dei contributi/premi non corrisposti

C)Denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ed entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa = TUR maggiorato di 5,5 punti = 6,75% annuo*

D)Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori = TUR maggiorato di 5,5 punti = 6,75% annuo*

E)In caso di procedure concorsuali i nuovi tassi da applicare nel caso di sanzioni ridotte sono pari al:
  • 1,25% in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi;
  • 3,25% in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
La riduzione delle sanzioni è subordinata all'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
* nel limite del 40% dei contributi dovuti

INAIL - Circolare n. 34 del 13 settembre 2022
I tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori nonché per il calcolo delle sanzioni civili in vigore dal 14 settembre 2022 sono pari al: 
A)7,25% per l'interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;

B)6,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Nulla varia per le rateazioni in corso.