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Decreto Trasparenza, sanzioni minime per i datori di lavoro che ottemperano alla diffida

Pubblicato il 19 settembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Ai sensi di quanto chiarito dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 4/2022, ai datori di lavoro che ottemperano alla diffida dell’Ispettorato si applicano le sanzioni minime previste dal Decreto Trasparenza. Quest’ultimo, infatti, dispone una sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato in caso di omessa indicazione delle informazioni sul rapporto di lavoro o di omessa consegna del contratto individuale o dell’Unilav. In merito all’omessa indicazione del CCNL, la circolare precisa che il datore di lavoro potrà assolvere a tale obbligo consegnando o mettendo a disposizione del lavoratore copia del contratto collettivo. Alla stessa sanzione soggiace l’azienda che non conserva copia della lettera di assunzione per un periodo di cinque anni dalla conclusione del rapporto ovvero che non fornisce per iscritto al lavoratore le modifiche delle informazioni entro il primo giorno di decorrenza degli effetti. La citata circolare n. 4/2022 ricorda che si dovrà applicare la procedura della diffida; pertanto, se la Legge non la esclude espressamente, la sanzione che va da 250 a 1.500 euro sarà pari a 250 euro ovvero la misura minima prevista dalla norma.

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