Per il solo periodo di imposta 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro i beni e servizi erogati ai dipendenti, le somme di denaro direttamente versate o rimborsate dal datore di lavoro per pagare le utenze domestiche documentate (del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale) fino al valore di 600 euro. Questa disciplina, contenuta nell’articolo 12, D.L. 115/2022 è in deroga rispetto a quanto previsto nel comma 3, articolo 51, Tuir che invece esclude dalla tassazione la cessione di beni e la prestazione di servizi, se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro, nel periodo di imposta. Il regime ordinario prevede 2 differenze fondamentali, oltre alla diversa soglia: la prima è che ci si riferisce ai soli beni e servizi, lasciando dunque fuori le utenze domestiche; la seconda è che se il valore erogato è superiore al limite dei 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Il nuovo regime sostituisce quello ordinario e pertanto dovrebbe anche ereditarne tutte le caratteristiche, ad eccezione delle parti espressamente modificate.