Ai fini del riconoscimento del credito per imposte assolte all’estero è sufficiente la produzione, da parte del contribuente, della certificazione unica (Cu) proveniente dal datore di lavoro, da cui si possa evincere la percezione dei redditi per attività lavorativa effettuata all’estero. È la conclusione cui è pervenuta la Ctr Campania con la sentenza n. 1941/20/2022.
Un contribuente proponeva ricorso contro il silenzio rifiuto formatosi su una richiesta di rimborso Irpef relativa al 2014, che traeva origine dallo scomputo, dall’imposta netta dovuta, di un credito per imposte assolte all’estero in qualità di dipendente distaccato. L’agenzia delle Entrate si opponeva al riconoscimento del diritto al rimborso, sostenendo che la prova della tassazione subìta all’estero non può trovare fondamento su un documento (il Cud) proveniente dallo stesso contribuente, essendo necessaria a tali fini la presentazione di una attestazione ufficiale rilasciata dall’autorità fiscale del Paese estero.
Con la sentenza in commento, la Ctr Campania ha ritenuto che la “Cu” debba ritenersi sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento a titolo definitivo delle imposte pagate in uno Stato estero, anche in considerazione del fatto che nessuna norma di legge impone al contribuente l’obbligo di presentare un’attestazione ufficiale rilasciata direttamente dall’autorità fiscale del Paese estero.