Secondo una Faq apparsa nei giorni scorsi sul sito dell’agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di un bene potenzialmente agevolabile 4.0 acquisito ed entrato in funzione nel 2021 ma interconnesso solo nel 2022, per cui l’anno scorso si è fruito del credito d’imposta ordinario e solo quest’anno del credito d’imposta maggiorato, il quadro RU del modello Redditi 2022 andrebbe compilato come se, fin da subito, fosse maturato il credito d’imposta «4.0». La risposta appare in controtendenza a quella che sembrava l’interpretazione più ragionevole fornita dalla circolare n. 9/E/2021 (par. 5.4), che concede possibilità di scelta alle imprese che acquistano beni 4.0 per cui l’interconnessione avviene in un periodo successivo all’entrata in funzione del bene, ovvero: possono godere del credito d’imposta “ordinario” fino all’anno precedente l’interconnessione oppure possono decidere di attendere tale momento e fruire del credito di imposta “maggiorato” senza decurtazioni.
La risposta alla Faq pubblicata dall’Agenzia cambia radicalmente questa impostazione. Sin dall’anno di acquisizione occorre indicare il credito d’imposta 4.0 (codice «L2») come se si fosse già perfezionata l’interconnessione, con l’effetto di indicare in dichiarazione un credito di cui non si può fruire (se si attende l’interconnessione) o, comunque, diverso (per importo e per natura) da quello in corso di fruizione (se si opta per partire con il credito “ordinario”).
L’Agenzia prosegue affermando che a partire dall’anno di interconnessione, il credito «dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza» e il residuo «suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo». Ancora più sorprendente è la richiesta di indicare sempre nel modello F24 il codice tributo «6936» (dedicato ai beni 4.0), anche quando si parte utilizzando il credito “ordinario” e, quindi, con un’aliquota non prevista per il credito contraddistinto da quel codice tributo. Per chi avesse utilizzato il codice «6935» (ossia quello corrispondente al credito “ordinario” effettivamente utilizzato) andrebbe effettuata la correzione tramite Civis. Nel modello F24 il campo «anno di riferimento» va valorizzato con l’anno di entrata in funzione del bene, mentre, quando interviene l’interconnessione, il campo in questione andrà valorizzato indicando tale anno. In conclusione, la previsione di “battezzare” il bene come potenzialmente «4.0» sin dall’acquisto, travolge ogni altra considerazione: si indica in dichiarazione un credito che non si ha ancora diritto di utilizzare (in tutto o in parte), riportando sia nel modello Redditi che nel modello F24 codici che si riferiscono ad un credito differente da quello che si sta realmente compensando.