I dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti relativi a partecipazioni qualificate e non, sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 26% da applicarsi da parte dell’intermediario che interviene nella riscossione degli stessi o, in mancanza di intermediario, a imposta sostitutiva con la medesima aliquota in sede di dichiarazione dei redditi.
In base alla disciplina interna in materia di credito per le imposte pagate all’estero, i redditi di fonte estera danno diritto a tale credito a condizione che questi siano inclusi nel reddito complessivo del contribuente (condizione che non si verifica, ad esempio, qualora gli stessi siano assoggettati, come i dividendi esteri, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva).
In relazione ai dividendi esteri, il contribuente non ha alcuna possibilità di farli concorrere al reddito complessivo e, pertanto, secondo la normativa interna, a far valere il credito d’imposta.
Tuttavia, la maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia (compresa quella stipulata con gli Stati Uniti, oggetto del caso esaminato dalla Suprema Corte) prevedono l’obbligo per l’Italia di riconoscere il credito d’imposta, fatto salvo il solo caso in cui il componente di reddito sia assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta su richiesta del contribuente.
In caso di dividendi di fonte estera l’assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva non è rimessa ad un’opzione del contribuente. In tale situazione, si è in presenza di un contrasto tra la normativa interna e quanto previsto dalla disciplina convenzionale che, secondo i principi generali dell’ordinamento italiano, dovrebbe risolversi a favore di quanto previsto dalla normativa pattizia. Nonostante ciò, l’Amministrazione finanziaria ha sino a oggi sempre negato la spettanza del credito d’imposta estero in relazione ai dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti, facendo così prevalere la normativa interna rispetto a quella convenzionale.
Ora, la Cassazione, con la sentenza 25698/2022, ha chiaramente affermato il diritto al credito d’imposta sui dividendi esteri a favore delle persone fisiche residenti, salvo il caso in cui il trattato contro le doppie imposizioni concluso con lo Stato estero preveda espressamente che il credito non sia riconosciuto anche nel caso in cui il componente di reddito sia assoggettato obbligatoriamente a ritenuta a titolo d’imposta.