L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 470/E/2020, ha chiarito che la restituzione di una somma indebitamente percepita e tassata in anni precedenti deve avvenire al lordo o al netto delle ritenute fiscali in ragione della data di definizione del rapporto da cui ha avuto origine. Se il provvedimento fonte della restituzione è stato emesso prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, la restituzione avviene al lordo delle ritenute con recupero delle stesse attraverso il meccanismo dell’onere deducibile (articolo 10, comma 1, lettera d-bis, Tuir); altrimenti, se emesso successivamente, la restituzione è netta, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-bis, Tuir.