I canoni di locazione rimborsati al professionista costituiscono redditi di lavoro autonomo. Lo afferma la risposta a interpello 482 pubblicata il 28 settembre.
Nella risposta, l’Ufficio, citando le risoluzioni 356/2007 e 106/2010 ricorda che le somme dirette a “risarcire” le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il rimborso di un costo che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Pertanto, il rimborso delle spese che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili assume rilevanza reddituale e deve essere assoggettato a imposizione nell’anno di percezione.