Detrazione possibile sulla base del solo contratto quando questo contiene le informazioni della fattura. La sentenza del 29 settembre della Corte di giustizia Ue (causa C-235/21) fornisce un’interpretazione ampia del concetto di fattura quale qualsiasi documento o messaggio presenti le informazioni previste dalla legge Iva, ricomprendendovi anche un contratto. Inoltre, sostiene che il contratto-fattura consente al cessionario/committente di detrarre la relativa imposta anche se il fornitore non ha provveduto a dichiarare e versare la relativa Iva. La Corte di giustizia, chiamata ad esprimersi sull’ampiezza del concetto di fattura e valutando se anche un contratto può dirsi tale affinché sia legittimo il diritto alla detrazione, ricorda che, nel sistema Iva, tale diritto va garantito ogniqualvolta gli obblighi sostanziali relativi all’imposta sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono invece omessi. Di conseguenza, l’amministrazione fiscale non può negare la detrazione sulla base di una fattura che non rispetta tutti i requisiti previsti sul piano normativo, laddove essa dispone comunque delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali del diritto sono soddisfatti. Al riguardo, pertanto, secondo la Corte di giustizia, è irrilevante l’intestazione «fattura» o altro documento, come può essere un contratto.