Con 2 risposte uscite durante la pausa estiva (n. 404/E/2022 e n. 438/E/2022) l’Agenzia delle entrate ha messo a fuoco alcuni aspetti di una disciplina spesso trascurata: quella introdotta dal D.Lgs. 127/2015 e relativa alla riduzione dei termini di accertamento per i soggetti che effettuano esclusivamente pagamenti tracciati e documentano le operazioni attive con fattura elettronica e/o memorizzazione elettronica dei corrispettivi. L’agevolazione è applicabile previa indicazione in dichiarazione dei redditi dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini come precisati nel D.M. 4 agosto 2016 richiamato anche nelle istruzioni al modello Redditi 2022. La riduzione dei termini di accertamento può essere riconosciuta solo a coloro che: effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti di importo superiore a 500 euro mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, o assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità (articolo 3 del Decreto attuativo) o documentino le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. Per utilizzare l’agevolazione i contribuenti, con riguardo a ciascun periodo di imposta, devono comunicare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento. Va ricordato, infine, che la riduzione dei termini di accertamento si applica, oltre che ai fini Iva, soltanto in relazione ai redditi di impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. Di conseguenza, gli eventuali redditi di altre categorie potranno essere accertati da parte dell’Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini di accertamento