Depotenziata per via giurisprudenziale la portata dell’articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997 sulla detraibilità dell’Iva non dovuta (per tutte, Cassazione n. 16084/2022), per recuperare l’imposta applicata impropriamente diviene centrale la norma dell’articolo 30-ter, D.P.R. 633/1972: la quale opera però come regola eccezionale rispetto alla disciplina generale dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972. In mancanza di un contributo interpretativo ufficiale “ad hoc”, il perimetro della disposizione è delineato da una serie di interventi contenuti, soprattutto, in alcune risposte a interpello. La circolare n. 20/E/2021 ha consacrato il principio per cui l’articolo 30-ter si qualifica come “norma residuale ed eccezionale” che viene in rilievo solo in presenza di “condizioni oggettive” che non consentono di procedere con la variazione in diminuzione ex articolo 26, D.P.R. 633/1972. Non ricorrono simili condizioni se il termine per la variazione è scaduto per “colpevole” inerzia del contribuente. Sotto l’aspetto procedurale, è ammesso che la restituzione sia domandata dal cessionario dell’azienda acquistata da un soggetto che ha successivamente cessato l’attività, il quale aveva indebitamente applicato l’Iva su alcune operazioni nei confronti di altro operatore.