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La sanatoria sui crediti R&S deve avere un ombrello certo

Pubblicato il 04 ottobre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Nel 2013, con il D.L. 145, il Legislatore ha previsto per le imprese la possibilità di usufruire di un credito di imposta correlato agli investimenti nelle attività di R&S. L’Agenzia delle entrate ha in numerosi casi contestato, con scelta discutibile, l’inesistenza dei crediti compensati, sulla scorta dell’assunto che le attività proposte non rientrassero nella categoria delle attività di R&S. Nel 2021, con il D.L. 146, si è scelto di introdurre una procedura - il cui termine è stato per ora posticipato al 31 ottobre 2022 dal D.L. 144/2022 in attesa di conoscere eventuali ulteriori modifiche che dovessero essere apportate in sede di sua conversione in legge - detta di “riversamento spontaneo”, per consentire alle imprese di effettuare il riversamento degli importi maturati e utilizzati in compensazione dal periodo 2015 al 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi. Oltre alla possibilità di riversare la cifra senza ulteriori addebiti, la procedura consente, con l’integrale pagamento, di godere dell’esclusione della punibilità per il delitto all’articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000. A una lettura più approfondita, però, non può non risultarne assai incerto il perimetro applicativo. La non punibilità riguarderà, quindi, entrambe le ipotesi o andrà riferita, piuttosto, esclusivamente all’indebita compensazione dei crediti non spettanti? Si tratta di una differenza di non poco conto, ove si consideri che l’Agenzia delle entrate tende piuttosto apoditticamente a contestare l’inesistenza dei crediti in questione (circolare 31/E/2020).


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