La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 1115/VIII/2022, ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non può riqualificare unilateralmente un contratto di appalto certificato secondo le procedure previste dalla Legge Biagi: se ritiene che tale contratto simuli un negozio di somministrazione irregolare di mano d’opera, l’Ente – al pari di tutti gli altri terzi interessati - deve seguire la specifica procedura di contestazione prevista dall’articolo 80, D.Lgs. N. 276/2003, chiedendo al giudice del lavoro competente di accertare l’erroneità del provvedimento di certificazione.