I datori di lavoro che non avessero versato le ritenute trattenute ai lavoratori per importi sotto € 10.000,00, trascorsi i 90 giorni concessi dall’Inps per regolarizzare la situazione senza avervi provveduto, fino a pochi giorni fa erano destinatari di una sanzione edittale minima di € 16.666,67.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8/20165, infatti, l’omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a €10.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a € 1.032,00; mentre, per gli importi non versati non superiori a € 10.000,00, la norma dispone una depenalizzazione, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00. Nell’ipotesi di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, come specificato nel messaggio n. 3516/2022, a fronte del mancato versamento dei contributi, riferito a periodi ante 2016, sarà possibile versare la metà della sanzione se tale importo è più favorevole rispetto a quello previsto dall'articolo 16, L. 689/1981 (€ 16.666,67,ovvero un terzo della sanzione massima).