Gli obblighi informativi di cui al c.d. Decreto Trasparenza gravano anche sul lavoro intermittente o a chiamata. Anche al lavoratore intermittente, infatti, il datore deve fornire tutte le informazioni indicate dall’articolo 1, D.Lgs. 152/1997. Inoltre, il Legislatore ha innovato gli elementi che devono essere presenti per iscritto all’interno del contratto di lavoro a chiamata, ai fini della prova. La prima novità è l’obbligo di indicare “la natura variabile della programmazione” e “l’ammontare delle eventuali ore garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista”. È stata inoltre riformata la modalità con la quale effettuare la chiamata per richiedere la prestazione lavorativa: mentre nel testo previgente non era ammesso un preavviso di chiamata inferiore a un giorno, ora – sebbene questo elemento vada sempre indicato – è possibile disciplinare termini di preavviso ridotti, senza un limite minimo previsto, purché nel contratto sia disciplinata la forma e la modalità con cui il datore di lavoro può esercitarlo. L’ultimo elemento di novità è l’indicazione delle “eventuali fasce orarie” e dei “giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative”. Restano la comunicazione preventiva e il tetto di 400 giornate in 3 anni.