La CTP di Pescara, con la sentenza n. 226/II/2022, ha stabilito che il reddito percepito dal lavoratore italiano all’estero si tassa nel Paese UE di residenza dove il reddito viene prodotto; a tal fine, la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale tedesca dimostra il diritto al rimborso dell’Irpef pagata in Italia, a meno che l’ufficio sia in grado di provare la permanenza all’estero per un periodo inferiore alla metà dell’anno.