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Non si tassa l’assegno al lavoratore all’estero

Pubblicato il 10 ottobre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La CTP di Pescara, con la sentenza n. 226/II/2022, ha stabilito che il reddito percepito dal lavoratore italiano all’estero si tassa nel Paese UE di residenza dove il reddito viene prodotto; a tal fine, la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale tedesca dimostra il diritto al rimborso dell’Irpef pagata in Italia, a meno che l’ufficio sia in grado di provare la permanenza all’estero per un periodo inferiore alla metà dell’anno.