L’articolo 12 del c.d. Decreto Aiuti-bis ha elevato la soglia di esenzione Irpef a 600 euro per i beni ceduti e i servizi resi ai dipendenti e, in quanto in sostituzione del comma 3, articolo 51, Tuir, dovrebbe essere compatibile con la disciplina dei premi di risultato detassati (articolo 1, comma 182 e ss., L. 208/2015). L’agevolazione, cumulabile con i buoni carburante non imponibili fino a 200 euro (articolo 2, D.L. 21/2022), è di carattere temporaneo e fruibile per il solo periodo di imposta 2022. Poter beneficiare di un importo complessivo esente di 800 euro si traduce per il dipendente in un notevole risparmio fiscale e contributivo, non essendo dovuti nè i circa 75 euro di Inps a proprio carico, nè l’Irpef, quest’ultima neanche nella misura ridotta del 10%, applicabile nel caso dei premi in denaro agevolati. Altrettanti vantaggi ci sono per l’impresa, che può azzerare anche i contributi previdenziali di propria competenza, in questo caso pari a circa 250 euro (nell’ipotesi del settore industria). L’incentivo totale sembra appetibile anche per premi più elevati (secondo l’ultimo report del Ministero del lavoro, il valore medio dei premi è di 1.492 euro), naturalmente laddove la conversione sia consentita e prevista negli accordi aziendali o territoriali.