Via libera alla remissione in bonis per inviare, entro il 30 novembre 2022, le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura, il cui invio è già scaduto lo scorso 29 aprile 2022, ma è stato omesso ovvero per correggere comunicazioni già inviate con errori sostanziali (o, se si desidera, con errori anche formali), a patto che il credito generato dalla prima comunicazione sia stato rifiutato dal cessionario o dal fornitore ovvero, in caso contrario, a patto che sia stata inviata via pec all’Agenzia delle entrate l’istanza di “annullamento dell’accettazione del credito”. Con la risoluzione n. 58/E/2022 è stato confermato che la sanzione di 250 euro, per aderire alla remissione in bonis, deve essere versata tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”.