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Rimborso da integrativa, il termine decorre dalla data di dichiarazione

Pubblicato il 17 ottobre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La CTR Piemonte, con la sentenza n. 875/II/2022, ha affermato che se il contribuente può integrare la dichiarazione a favore entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento, l’ufficio non può opporre il diniego al rimborso delle imposte a credito risultanti, contestando il mancato rispetto del termine biennale dalla data di versamento delle stesse (ex articolo 38, D.P.R. 600/1973). Questo perché l’istanza di rimborso può essere presentata dalla data in cui si è verificato il presupposto per ottenerlo che, in caso di dichiarazione integrativa, coincide con la data di quest’ultima.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).