La CTR Piemonte, con la sentenza n. 875/II/2022, ha affermato che se il contribuente può integrare la dichiarazione a favore entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento, l’ufficio non può opporre il diniego al rimborso delle imposte a credito risultanti, contestando il mancato rispetto del termine biennale dalla data di versamento delle stesse (ex articolo 38, D.P.R. 600/1973). Questo perché l’istanza di rimborso può essere presentata dalla data in cui si è verificato il presupposto per ottenerlo che, in caso di dichiarazione integrativa, coincide con la data di quest’ultima.