La Corte di Giustizia UE, con la sentenza nella causa C-98/21 è tornata a pronunciarsi sui requisiti richiesti alle società holding per l’esercizio della detrazione dell’Iva assolta a monte sugli acquisti. L’articolo 168, lettera a), Direttiva Iva, in combinato disposto con l’articolo 167, deve essere interpretato nel senso che una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l’imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della società holding.