Dall’Agenzia delle entrate arrivano una conferma e tante novità sul trust in tema di imposizione indiretta, nella circolare n. 34/E. La conferma è sull’esistenza di un generale principio di inapplicabilità della tassazione proporzionale (di donazione, ipotecaria e catastale) in sede di apporto di patrimonio a qualsiasi tipo di trust, in quanto la tassazione è rinviata al momento di assegnazione ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust (da calcolarsi con valori da stabilire e con aliquote vigenti al momento dell’assegnazione al beneficiario), per la ragione che il presupposto dell’imposta di donazione è lo stabile incremento a titolo gratuito del patrimonio del beneficiario. Una delle principali novità è quella concernente la sorte dei casi in cui, in passato, siano state versate imposte per dotare un trust. Assai rilevante per la sua novità è anche il passaggio della circolare nel quale si evidenziano casi in cui continuerà ad aversi tassazione “in entrata”. Un altro dato originale della circolare è quello dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota 0,5% per il trust “di garanzia”, che l’Agenzia definisce come il trust “istituito per tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente”.