La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 24697/2022, ha ritenuto che il certificato medico redatto all’estero da un medico straniero, privo di “apostille”, ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non abbia valore giuridico in Italia e sia, pertanto, inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro.