La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 25287/2022, ha stabilito che il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di controllo sui lavoratori dipendenti, ma il controllo esterno deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Tale principio è stato costantemente ribadito dalla Giurisprudenza che ha più volte ritenuto che le agenzie investigative, per operare lecitamente, non debbano sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’articolo 3, della Legge n. 300/70, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.