La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 26246/2022, ha stabilito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.