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Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate - Disciplina transitoria - Termine del 31.12.2022

Pubblicato il 24 ottobre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

A partire dall'1.1.2018 i dividendi su partecipazioni qualificate e non qualificate sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% ex art. 27 del DPR 600/73.
In via transitoria, l'art. 1 co. 1006 della L. 205/2017 prevede che per le "distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate (…) formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022", il regime fiscale per il socio sia quello previgente (quindi, tassazione con le aliquote progressive su una base imponibile del 40%, del 49,72% o del 58,14%), in luogo di quello standard previsto dall'inizio del 2018, rappresentato dall'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.
La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 454 ritiene che l'arco temporale individuato dalla norma transitoria e l'applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che ai dividendi percepiti a partire dall'1.1.2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
Si segnala, inoltre, che secondo la risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2022 n. 492, i saldi attivi di rivalutazione in sospensione di imposta iscritti dalla controllata ex L. 350/2003 ed ex L. 266/2005, si applica l'art. 13 co. 3 della L. 342/2000, per il quale, se vengono attribuiti ai soci, concorrono a formare il reddito imponibile della società aumentati dell'imposta sostitutiva corrispondente.

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