Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 20.10.2022 n. 34, alcuni concernono le conseguenze del differimento del momento di applicazione dell'imposta di donazione al trasferimento finale ai beneficiari. La circolare, chiarisce, infatti, che il contribuente che, in passato, abbia corrisposto l'imposta di donazione all'atto della dotazione del trust, in applicazione delle indicazioni fornite dall'Agenzia con le circ. 48/2007 e 3/2008:
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può considerare "definitivo" il pagamento dell'imposta a suo tempo operato (senza necessità di integrazioni, nè possibilità di rimborsi al momento della successiva devoluzione finale) se la fattispecie risulta "esaurita", situazione che si configura ove le attribuzioni finali abbiano gli stessi beneficiari ed abbiano ad oggetto i medesimi beni su cui è stata operata la liquidazione in sede di dotazione del trust;
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se non sono decorsi i termini (3 anni dal pagamento, in base al combinato disposto degli artt. 60 del DLgs. 346/90 e 77 del DPR 131/86), può chiedere il rimborso dell'imposta di donazione pagata alla dotazione del trust;
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negli altri casi (rapporti non esauriti e mancata possibilità di chiedere il rimborso) può considerare quanto pagato alla dotazione come acconto di quanto risulterà dovuto alla devoluzione finale.