Dal 2022 non risultano più dovuti:
- l'acconto IRAP da parte di professionisti e imprenditori individuali, anche se autonomamente organizzati, in virtù dell'esclusione da imposta disposta dall'art. 1 co. 8 della L. 234/2021;
- l'acconto della maggiorazione IRES del 10,5% per le società in perdita sistematica, abrogata dal 2022 (ex art. 9 co. 1 del DL 73/2022);
- l'acconto dell'addizionale IRES del 3,5% per i concessionari del settore dei trasporti (ex art. 1 co. 716 - 718 della L. 160/2019), che cessa di applicarsi dal 2022;
- l'acconto dell'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore petrolifero istituita dall'art. 3 della L. 7/2009, abrogata, con decorrenza dal 2021, dall'art. 9 co. 2 del DL 73/2022.