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Nella scissione parziale responsabilità solidale illimitata verso il Fisco

Pubblicato il 15 novembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33436/2022, ha affermato che nella scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali relativi agli anni di imposta antecedenti l’operazione non è soggetta alle limitazioni previste per le obbligazioni civili. Ne consegue che i soggetti beneficiari sono solidalmente e illimitatamente responsabili, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con l’operazione e nonostante il debito non risulti dal progetto di scissione.

Prossime scadenze

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CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine...

Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

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Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).