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Nella scissione parziale responsabilità solidale illimitata verso il Fisco

Pubblicato il 15 novembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33436/2022, ha affermato che nella scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali relativi agli anni di imposta antecedenti l’operazione non è soggetta alle limitazioni previste per le obbligazioni civili. Ne consegue che i soggetti beneficiari sono solidalmente e illimitatamente responsabili, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con l’operazione e nonostante il debito non risulti dal progetto di scissione.