Obblighi di vigilanza rafforzati per i sindaci nella gestione precoce della crisi. Da quando le allerte hanno lasciato il campo alla valutazione dell’imprenditore, l’organo di controllo è divenuto uno dei cardini della diagnosi tempestiva e del percorso di risanamento, sia prima dell’accesso alla composizione negoziata sia nel corso delle trattative. È la lettura che emerge dalla relazione dell’ufficio del massimario della Cassazione sul nuovo Codice della crisi dello scorso 15 settembre. È onere dell’organo di controllo vigilare sulla disponibilità, correttezza tecnica ed affidabilità dei dati, tra cui quello previsionale costituisce la vera architrave della diagnosi dello stato di salute dell’impresa. Come precisa la relazione della Cassazione, il quadro informativo di cui i sindaci dispongono consente loro segnalare consapevolmente all’organo gestorio l’insorgere dei segnali di crisi, pretendendone una reazione, almeno progettuale, rapida e adeguata alle difficoltà, che potrà prevedere anche, se necessario, l’accesso alla composizione negoziata.