Ets e destinazione d’uso degli immobili: chiarita la portata applicativa dell’articolo 71, D.Lgs. 117/2017 (Cts). Con la nota del Ministero del lavoro 17314, pubblicata il 17 novembre, viene ribadita la ratio sottesa alla disposizione. Una norma, quest’ultima che non prevede vincoli di incompatibilità con riferimento alla destinazione d’uso degli immobili utilizzati dagli Ets per lo svolgimento dell’attività istituzionale (articolo 71, comma 1). Sarà consentito agli Ets svolgere la propria attività nei locali di cui hanno la disponibilità senza doverne modificare la destinazione d’uso anche nel caso in cui questa risulti incompatibile con l’attività esercitata.