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Ets, non va modificata la destinazione d’uso per i locali dell’attività

Pubblicato il 24 novembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Ets e destinazione d’uso degli immobili: chiarita la portata applicativa dell’articolo 71, D.Lgs. 117/2017 (Cts). Con la nota del Ministero del lavoro 17314, pubblicata il 17 novembre, viene ribadita la ratio sottesa alla disposizione. Una norma, quest’ultima che non prevede vincoli di incompatibilità con riferimento alla destinazione d’uso degli immobili utilizzati dagli Ets per lo svolgimento dell’attività istituzionale (articolo 71, comma 1). Sarà consentito agli Ets svolgere la propria attività nei locali di cui hanno la disponibilità senza doverne modificare la destinazione d’uso anche nel caso in cui questa risulti incompatibile con l’attività esercitata.

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).