I premi, i bonus e gli altri incentivi remunerativi destinati a figure apicali delle aziende (componenti del CdA e dirigenti) prevedono il riconoscimento di un importo straordinario in denaro, da erogare al conseguimento di un determinato risultato – legato alle performance dell’azienda (fatturato e Ebitda) – o al raggiungimento di uno specifico obiettivo pattuito con la società nell’ambito di un contratto di amministrazione o all’interno del contratto di lavoro dipendente. Il costo relativo ai premi per gli amministratori e i dipendenti va rilevato in bilancio in base al principio di competenza previsto dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3 e 4, cod. civ., indipendentemente dalla data del pagamento. A prescindere dalla quantificazione e dalle modalità di erogazione, i premi in denaro riconosciuti in base ai piani di incentivazione sono deducibili nel rispetto del principio di inerenza ex articolo 109, comma 5, Tuir legato all’attività esercitata dall’impresa. In questo senso, come chiarito anche di recente dall’Agenzia delle entrate (risposta a interpello n. 539/E/2022), risultano deducibili i costi riferiti ad attività e operazioni che concorrono a formare il reddito, compresi gli oneri sostenuti in proiezione futura, se connessi ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi. I premi destinati a dipendenti risulteranno deducibili per l’impresa in base all’articolo 95, comma 1, Tuir, che prevede la deducibilità integrale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente di competenza dell’esercizio. Per i bonus agli amministratori, invece, si applicano gli articoli 95, comma 5, e 51, comma 1, Tuir, secondo cui risultano deducibili i compensi corrisposti entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. “principio di cassa allargato”).