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Impatriati, il Fisco dice no alla scelta dei ritardatari

Pubblicato il 28 novembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il regime degli “impatriati” prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai lavoratori che: trasferiscono la residenza in Italia, ex articolo 2, Tuir; non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti al trasferimento; si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni; prestano la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. In sede interpretativa l’Agenzia delle entrate ha da sempre manifestato la propria avversione alla possibilità di recuperare l’agevolazione, nell’ipotesi di mancata fruizione in via ordinaria. In tal senso, è stata affermata l’impossibilità di: presentare una dichiarazione dei redditi integrativa a favore per recuperare gli anni eventualmente persi (circolari n. 33/E/2020 e n. 17/E/2017, e risposta a interpello n. 59/E/2020); versare in ritardo (previo ravvedimento operoso) l’imposta sostitutiva prevista, per poter allungare il periodo agevolato a 10 anni (risposta a interpello n. 372/2022). In realtà, questo orientamento restrittivo non pare del tutto condivisibile sotto diversi profili. Operativamente, quindi, anche ai lavoratori impatriati dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di recuperare le eventuali maggiori imposte versate ai fini Irpef: presentando un’istanza di rimborso (ex articolo 38, D.P.R. 602/1973), con eventuale successivo ricorso dopo 90 giorni, in caso di “silenzio–rifiuto”; oppure una dichiarazione integrativa a favore (ex articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1988).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).