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Impatriati, il Fisco dice no alla scelta dei ritardatari

Pubblicato il 28 novembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il regime degli “impatriati” prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai lavoratori che: trasferiscono la residenza in Italia, ex articolo 2, Tuir; non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti al trasferimento; si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni; prestano la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. In sede interpretativa l’Agenzia delle entrate ha da sempre manifestato la propria avversione alla possibilità di recuperare l’agevolazione, nell’ipotesi di mancata fruizione in via ordinaria. In tal senso, è stata affermata l’impossibilità di: presentare una dichiarazione dei redditi integrativa a favore per recuperare gli anni eventualmente persi (circolari n. 33/E/2020 e n. 17/E/2017, e risposta a interpello n. 59/E/2020); versare in ritardo (previo ravvedimento operoso) l’imposta sostitutiva prevista, per poter allungare il periodo agevolato a 10 anni (risposta a interpello n. 372/2022). In realtà, questo orientamento restrittivo non pare del tutto condivisibile sotto diversi profili. Operativamente, quindi, anche ai lavoratori impatriati dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di recuperare le eventuali maggiori imposte versate ai fini Irpef: presentando un’istanza di rimborso (ex articolo 38, D.P.R. 602/1973), con eventuale successivo ricorso dopo 90 giorni, in caso di “silenzio–rifiuto”; oppure una dichiarazione integrativa a favore (ex articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1988).

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