La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39615/2022, ha stabilito che la colpa di organizzazione, elemento costitutivo dell’illecito 231, non può basarsi solo sulla mancata adozione o sull’inefficace attuazione del modello 231. Il giudice di merito deve cioè verificare il concreto assetto organizzativo adottato dall’azienda per prevenire reati della stessa tipologia. E non si può parlare di un “generale interesse” per l’ente poiché l’interesse sussiste solo se c’è consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche.