Quasi sul filo di lana (è di ieri la notizia dello slittamento di 2 mesi della scadenza di presentazione del modello originariamente prevista per oggi, si veda l’articolo a lato) arriva una ulteriore faq dell’Agenzia delle entrate sull’autodichiarazione degli aiuti di Stato. Il tema è quello, delicato, delle situazioni in cui calcolare gli interessi sulle eccedenze di aiuto oggetto di recupero e delle modalità di calcolo di tali oneri finanziari. Il riferimento comunitario è il Regolamento (CE) 794/2004 (come modificato, tra l’altro, dalla comunicazione 2008/C 14/02), applicabile a tutti i settori di attività. Salvo se diversamente disposto da una decisione specifica, il tasso di interesse (aggiornato una volta all’anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea) è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 an-no; se tale tasso non è disponibile, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest’ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.