L’articolo 3, comma 10, lettere a) e b), D.L. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), ha modificato l’art. 12, D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) disponendo che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, le retribuzioni in natura o fringe benefit e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (luce, gas e acqua), non concorrono a formare il reddito se complessivamente non superano 3.000,00 euro (tenendo conto di tutti i beni e servizi forniti al dipendente, anche da parte di altri datori), nel periodo d’imposta.
Il limite ordinariamente previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, era di € 258,23, elevato ad € 600,00 dal citato Decreto Aiuti-bis.
In caso di superamento della soglia di € 3.000,00, tutto l’importo diviene totalmente imponibile.