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In vigore il Decreto Aiuti-Quater: fringe benefit esenti fino ad € 3.000,00

Pubblicato il 21 novembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L’articolo 3, comma 10, lettere a) e b), D.L. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), ha modificato l’art. 12, D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) disponendo che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, le retribuzioni in natura o fringe benefit e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (luce, gas e acqua), non concorrono a formare il reddito se complessivamente non superano 3.000,00 euro (tenendo conto di tutti i beni e servizi forniti al dipendente, anche da parte di altri datori), nel periodo d’imposta.
Il limite ordinariamente previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, era di € 258,23, elevato ad € 600,00 dal citato Decreto Aiuti-bis. 
In caso di superamento della soglia di € 3.000,00, tutto l’importo diviene totalmente imponibile.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 29 dicembre 2025
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Versamento acconto IVA per il 2025 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).

Scadenza del 29 dicembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Scadenza del 31 dicembre 2025
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 31 dicembre 2025
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre.L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaborato...