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Responsabilità del liquidatore per i debiti societari non pagati da escludere se manca l’attivo

Pubblicato il 06 dicembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Cassazione, nell’ordinanza n. 35640/2022, ha precisato che, seppure dai fatti accertati dovesse emergere l’esistenza di un credito (mai inserito nei bilanci di liquidazione) nei confronti della società – dapprima posta in liquidazione e, successivamente, dichiarata fallita – nessuna responsabilità può essere attribuita al liquidatore in assenza di qualsiasi elemento attivo da liquidare e ripartire.
Infatti, a fronte della previsione di cui all’art. 2495 comma 2 c.c. – ai sensi del quale, dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi – il creditore avrebbe dovuto allegare e provare l’esistenza di attività suscettibili di essere recuperate o utilizzate.