La CTP di Palermo, con la sentenza n. 2473/VII/2022, ha affermato che in mancanza del presupposto impositivo del tributo, il pagamento eseguito dal contribuente a titolo di ravvedimento operoso può essere chiesto integralmente a rimborso, anche per la parte relativa alle sanzioni, non sussistendo alcuna responsabilità del contribuente per comportamento illegittimo.