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Strumenti di ristrutturazione suddivisi in tre categorie

Pubblicato il 15 dicembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Guida al Codice della crisi di Assonime pubblicata il 14 dicembre dedica ampio spazio agli strumenti per la ristrutturazione dell’impresa di cui al DLgs. 14/2019 (CCII). Assonime ne evidenzia la particolare rilevanza, posto che il legislatore ha inteso incentivare il ricorso a essi piuttosto che alla liquidazione giudiziale (istituto che ha sostituito il fallimento del RD 267/42). Una delle principali novità del CCII, infatti, è rappresentata dalla tutela della continuità aziendale e della connessa prospettiva di risanamento delle imprese, ritenute capaci, in linea con i principi di diritto della crisi adottati in sede Ue, di garantire una migliore tutela sia dei creditori che degli altri portatori di interesse, primi fra tutti i lavoratori. Interessante è la classificazione secondo la quale Assonime suddivide gli strumenti. Vengono identificate tre categorie.
La prima è rappresentata dagli strumenti puramente consensuali che, quindi, producono i loro effetti soltanto nei confronti dei creditori che vi aderiscono. Tali sono gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione, tanto ordinari quanto agevolati.
La seconda specie è quella che conduce all’effetto di vincolare non solo i creditori consenzienti, ma anche una minoranza di creditori non consenzienti, opportunamente “classati”: si tratta degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa e del piano di ristrutturazione omologato.
L’ultima categoria comprende il concordato in continuità e il concordato minore, il cui tratto comune è rappresentato dal fatto che con essi è possibile vincolare tanto una minoranza di creditori non consenzienti, purché suddivisi in classi in seno alle quali sia stata raggiunta la maggioranza di consensi, quanto intere classi di creditori dissenzienti.

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