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Strumenti di ristrutturazione suddivisi in tre categorie

Pubblicato il 15 dicembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Guida al Codice della crisi di Assonime pubblicata il 14 dicembre dedica ampio spazio agli strumenti per la ristrutturazione dell’impresa di cui al DLgs. 14/2019 (CCII). Assonime ne evidenzia la particolare rilevanza, posto che il legislatore ha inteso incentivare il ricorso a essi piuttosto che alla liquidazione giudiziale (istituto che ha sostituito il fallimento del RD 267/42). Una delle principali novità del CCII, infatti, è rappresentata dalla tutela della continuità aziendale e della connessa prospettiva di risanamento delle imprese, ritenute capaci, in linea con i principi di diritto della crisi adottati in sede Ue, di garantire una migliore tutela sia dei creditori che degli altri portatori di interesse, primi fra tutti i lavoratori. Interessante è la classificazione secondo la quale Assonime suddivide gli strumenti. Vengono identificate tre categorie.
La prima è rappresentata dagli strumenti puramente consensuali che, quindi, producono i loro effetti soltanto nei confronti dei creditori che vi aderiscono. Tali sono gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione, tanto ordinari quanto agevolati.
La seconda specie è quella che conduce all’effetto di vincolare non solo i creditori consenzienti, ma anche una minoranza di creditori non consenzienti, opportunamente “classati”: si tratta degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa e del piano di ristrutturazione omologato.
L’ultima categoria comprende il concordato in continuità e il concordato minore, il cui tratto comune è rappresentato dal fatto che con essi è possibile vincolare tanto una minoranza di creditori non consenzienti, purché suddivisi in classi in seno alle quali sia stata raggiunta la maggioranza di consensi, quanto intere classi di creditori dissenzienti.

Prossime scadenze

Calendario
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Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...