La Guida Assonime sul Codice della crisi (DLgs. 14/2019) si sofferma anche sulla previsione che affida alla competenza esclusiva degli amministratori di tutte le società (di persone e di capitali) le decisioni relative all’accesso a uno degli strumenti di ristrutturazione o insolvenza e la determinazione del contenuto concreto della proposta ai creditori e del relativo piano.
La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata e iscritta nel Registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società (art. 120-bis comma 1).