L'art. 1 co. 87-95 della L. 197/2022 disciplina il regime opzionale di imposizione sostitutiva per gli utili delle partecipate estere.
Sono oggetto di affrancamento gli utili e le riserve di utili delle partecipate risultanti dal bilancio 2021; gli utili affrancati, una volta distribuiti, risultano integralmente esenti da imposizione in capo al percipiente italiano (il quale deve, allo scopo, detenere le partecipazioni in regime di impresa).
Secondo le nuove norme:
- le aliquote dell'imposta sostitutiva sono pari al 9% per i soggetti IRES e al 30% per i soggetti IRPEF (è possibile ridurre le aliquote di 3 punti percentuali al ricorrere di determinate condizioni);
- l'opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera, nonché con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili;
- il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022, senza possibilità di compensazione a norma dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- l'opzione si perfeziona con l'indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi riferita al 2022.