Notizia

Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta sostitutiva - Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)

Pubblicato il 09 gennaio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L'art. 1 co. 87-95 della L. 197/2022 disciplina il regime opzionale di imposizione sostitutiva per gli utili delle partecipate estere.
Sono oggetto di affrancamento gli utili e le riserve di utili delle partecipate risultanti dal bilancio 2021; gli utili affrancati, una volta distribuiti, risultano integralmente esenti da imposizione in capo al percipiente italiano (il quale deve, allo scopo, detenere le partecipazioni in regime di impresa).
Secondo le nuove norme:
  • le aliquote dell'imposta sostitutiva sono pari al 9% per i soggetti IRES e al 30% per i soggetti IRPEF (è possibile ridurre le aliquote di 3 punti percentuali al ricorrere di determinate condizioni);
  • l'opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera, nonché con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili;
  • il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022, senza possibilità di compensazione a norma dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
  • l'opzione si perfeziona con l'indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi riferita al 2022.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).