Per effetto dell'art. 1 co. 180 della L. 197/2022, sono definibili in acquiescenza con riduzione delle sanzioni a 1/18 gli accertamenti ancora impugnabili e non impugnati all'1.1.2023 e quelli notificati sino al 31.3.2023.
Considerato che si tratta di una forma di acquiescenza (la L. 197/2022 richiama espressamente l'art. 15 del DLgs. 218/97) essa presuppone la rinuncia al ricorso e all'accertamento con adesione.
La riduzione a 1/18 delle sanzioni è un diritto del contribuente che va riconosciuto anche senza emanazione del provvedimento attuativo.