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Utilizzo in compensazione mediante modello F24 per il versamento degli acconti d'imposta - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.1.2023 n. 8)

Pubblicato il 11 gennaio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.1.2023 n. 8, il credito d'imposta ex art. 6 del DL 115/2022, relativo al terzo trimestre 2022, può essere utilizzato, con le limitazioni previste dalla disciplina agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d'imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.
Si ricorda che tale credito d'imposta:

  • è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24;
  • non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni ex art. 17 del DLgs. 241/97;
  • per l'utilizzo, dopo il 16.3.2023, richiede una comunicazione all'Agenzia delle Entrate del quantum del credito stesso maturato nel 2022;
  • in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30.6.2023, dà luogo a rimborso, sia diretto sia indiretto.
Pertanto, il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30.6.2023 (30.9.2023 dopo la conversione del DL 176/2022).


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Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

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Scadenza del 30 novembre 2024
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Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

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