Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.1.2023 n. 8, il credito d'imposta ex art. 6 del DL 115/2022, relativo al terzo trimestre 2022, può essere utilizzato, con le limitazioni previste dalla disciplina agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d'imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.
Si ricorda che tale credito d'imposta:
- è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24;
- non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni ex art. 17 del DLgs. 241/97;
- per l'utilizzo, dopo il 16.3.2023, richiede una comunicazione all'Agenzia delle Entrate del quantum del credito stesso maturato nel 2022;
- in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30.6.2023, dà luogo a rimborso, sia diretto sia indiretto.
Pertanto, il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30.6.2023 (30.9.2023 dopo la conversione del DL 176/2022).