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Utilizzo in compensazione mediante modello F24 per il versamento degli acconti d'imposta - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.1.2023 n. 8)

Pubblicato il 11 gennaio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.1.2023 n. 8, il credito d'imposta ex art. 6 del DL 115/2022, relativo al terzo trimestre 2022, può essere utilizzato, con le limitazioni previste dalla disciplina agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d'imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.
Si ricorda che tale credito d'imposta:

  • è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24;
  • non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni ex art. 17 del DLgs. 241/97;
  • per l'utilizzo, dopo il 16.3.2023, richiede una comunicazione all'Agenzia delle Entrate del quantum del credito stesso maturato nel 2022;
  • in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30.6.2023, dà luogo a rimborso, sia diretto sia indiretto.
Pertanto, il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30.6.2023 (30.9.2023 dopo la conversione del DL 176/2022).


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).