Secondo la risposta a interpello 12.1.2023 n. 13:
- le riduzioni derivanti da operazioni infragruppo ex art. 10 del DM 3.8.2017 che vanno a decurtare la base di calcolo della super ACE sono solo quelle rilevate nel 2021 (nella fattispecie, un conferimento ad una controllata);
- il limite massimo agevolabile con il coefficiente maggiorato del 15% (5 milioni di euro) deve intendersi riferito al risultato della somma algebrica tra incrementi, decrementi e riduzioni (e non, quindi, al risultato della somma algebrica dei soli incrementi e decrementi);
- in presenza di due o più conferimenti di importo complessivo superiore a 5 milioni, occorre ragguagliare ad anno quelli ricevuti in epoca più recente.