In via ordinaria, l'art. 1 del DPR 100/98 consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo. Tuttavia, è fatta eccezione "per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente". Dunque, non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 2022 (entro il termine del 16.1.2023) per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2022, ancorché la fattura sia stata ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2023. Anche per le importazioni, il termine iniziale per il diritto alla detrazione richiede il possesso del documento e sussiste il medesimo limite per le operazioni effettuate nell'anno precedente, previsto dall'art. 1 del DPR 100/98.