Le unità collabenti sono costruzioni con un notevole livello di degrado censite nella categoria catastale F/2. Poiché prive di rendita catastale, non possono qualificarsi tra i "fabbricati" rilevanti ai fini IMU ex art. 1 co. 741 lett. a) della L. 160/2019, e pertanto non devono essere assoggettate al tributo locale. Pare invece debbano assoggettarsi ad IMU le aree edificabili sulle quali insistono i fabbricati collabenti. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, l'art. 1 co. 747 lett. b) della L.160/2019 dispone invece la riduzione della base imponibile IMU del 50%.